Il Decreto Legislativo n. 24/2023 è entrato in vigore il 30 marzo scorso per recepire la Direttiva UE n. 1937/2019, conosciuta come “Normativa Whistleblowing.” Questa normativa, applicabile a partire dal 15 luglio per alcune realtà, ha l’obiettivo di incoraggiare più persone a denunciare comportamenti illegali o scorretti nelle aziende e nelle istituzioni pubbliche, al fine di migliorare l’efficienza, mirando a contrastare condotte illecite e violazioni per garantire l’efficienza degli enti pubblici e privati. Contestualmente, vengono fornite numerose protezioni per i “whistleblowers” per incentivare le segnalazioni.
1. Whistleblowing normativa: le novità introdotte dal D. Lgs, n. 24/2023
Il Decreto amplia notevolmente il numero di soggetti abilitati a segnalare, tra cui dipendenti pubblici, lavoratori subordinati nel settore privato, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Tali soggetti possono segnalare violazioni e illeciti sia durante che dopo il rapporto lavorativo, con la preferenza per il canale di segnalazione interno, consentendo segnalazioni esterne solo in determinate circostanze.
Il canale di segnalazione interno sarà gestibile da entità interne o esterne, e richiederà autonomia e formazione adeguata da parte dei whistleblowers per la gestione delle segnalazioni. Inoltre, i comuni al di fuori dei capoluoghi di provincia e le realtà del settore privato con meno di 250 dipendenti possono condividere il canale di segnalazione e la sua gestione.
2. La tutela della riservatezza
Il La legge Whistleblowing stabilisce un robusto sistema di tutele per incoraggiare la segnalazione, con particolare attenzione alla riservatezza del segnalante. L’Art. 12 del Decreto impone un obbligo generale di riservatezza sul gestore della segnalazione riguardo all’identità del segnalante e qualsiasi informazione correlata, richiedendo il consenso esplicito del segnalante per la divulgazione di tali dati. Il trattamento dei dati personali segue le disposizioni del GDPR, con una base giuridica legittimata dall’adempimento di un obbligo legale.
Il Decreto richiede un’informativa dettagliata sulla gestione dei dati personali e delle procedure di gestione della segnalazione. Sono introdotte misure di sicurezza, come la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e l’utilizzo della crittografia. I dati personali contenuti nella segnalazione devono essere conservati per 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
3. Il bilanciamento degli interessi coinvolti
La Normativa Whistleblowing si concentra sulla tutela della riservatezza del segnalante, ma considera anche la posizione del segnalato fino all’accertamento della condotta illecita. L’Art. 13, comma 3, cerca di bilanciare i diritti dell’interessato con la necessità di proteggere la riservatezza del segnalante. L’esercizio dei diritti dell’interessato è limitato in caso di potenziale pregiudizio alla riservatezza del segnalante.
Le disposizioni sulla gestione della segnalazione mirano alla minimizzazione dei dati trattati, impedendo l’utilizzo e la raccolta di informazioni non necessarie. Sono previste sanzioni per violazioni della riservatezza, evidenziando l’impegno del legislatore nella costruzione di un sistema di tutela efficace.
In conclusione, questo decreto rappresenta un significativo progresso nella promozione delle segnalazioni e nella protezione dei whistleblower, mettendo al centro il bilanciamento tra la necessità di segnalare comportamenti illeciti e la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Servizi di Learning Solution
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